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O. 08/11/2002 n. 3249
9. La localizzazione degli impianti relativi al ciclo dei rifiuti urbani previsti dal Piano d'emergenza, ivi compresi gli impianti di termoutilizzazione nonchè quelli per lo stoccaggio anche provvisorio, afferenti all'ambito di interesse del comune di Roma sono determinati sentito il comune stesso, che si pronuncia in merito entro quindici giorni dalla richiesta del commissario delegato.
Art. 4.
1. La commissione scientifica di cui al comma 6 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, così come prorogata dal comma 2, art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, cessa la propria attività dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nell'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istituisce una commissione tecnico- scientifica composta dal presidente, nominato dal medesimo Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, sentito il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, e da otto membri, di cui due designati dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dal Dipartimento della protezione civile e quattro designati dal citato commissario delegato - Presidente della regione Lazio.
3. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al commissario delegato - Presidente della regione Lazio.
1. Al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: "Il Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, le parole: "ulteriori dieci unità" sono soppresse e sostituite dalle parole: "ulteriori venti unità"; le parole "tre unità di personale tecnico" sono soppresse e sostituite dalle parole: "sette consulenti" ed infine le parole: "sulla base delle tariffe professionali vigenti" sono soppresse e sostituite dalle parole: "sulla base dei compensi previsti dai regolamenti regionali".
3. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001 è aggiunto il seguente capoverso: "Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio potrà avvalersi, per gli interventi di competenza e in deroga all'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione e di provata esperienza professionale, con modalità di pagamento conformi alle disposizioni ed ai regolamenti regionali".
Art. 6.
1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - Presidente della regione Lazio dispone di un finanziamento pari a tre milioni di euro, a valere sul capitolo E 33509 "Fondo regionale per l'ambiente" del bilancio di previsione 2002 della regione Lazio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della Legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per le attività riguardanti la città di Roma e provincia, alla quale lo stesso commissario potrà attingere per le attività relative all'attuazione degli interventi inerenti alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Art. 7.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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